L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (L’ISVAP)



L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo è stato istituito con una legge (la 576 del 12 agosto 1982) ed è un’Autorità amministrativa completamente indipendente, con autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. Una forza notevole, messa in piedi per garantire la dovuta stabilità al mercato assicurativo e, soprattutto, la trasparenza delle polizze. Insomma una sorta di gigantesco controllore degli interessi degli assicuratori e, di conseguenza, di tutta la collettività. Un controllo che viene poi applicato sanzionando con durezza i comportamenti ritenuti scorretti. Questa in sostanza la funzione dell’ISVAP che impiega nelle sue complicate funzioni circa 300 persone e che nel tempo ha visto crescere in modo esponenziale la sua forza e la sua importanza, fino all’arrivo dell’articolo 2 del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, con cui l’ISVAP è stato investito di altre importanti funzioni che ne hanno accresciuta ulteriormente la sua indipendenza visto che queste funzioni prima erano di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del CIPE, rendendola così un’autorità veramente indipendente dal Governo.

Insomma oggi l’ISVAP non vigila solo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa da parte delle imprese e degli agenti, ma controlla anche tutta la gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle imprese di assicurazione; rileva i dati di mercato necessari per la formazione delle tariffe e delle condizioni di polizza; fornisce al Ministro dello Sviluppo Economico una relazione annuale sulla politica assicurativa, un parere settoriale, proposte di risanamento presentate dalle società assicurative; collabora con le altre autorità indipendenti, per assicurare il corretto esercizio delle rispettive funzioni; partecipa alla determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore (L. 9 gennaio 1991, n. 20); autorizza l’esercizio dell’attività assicurativa (art. 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 385);

assicura la trasparenza dell’offerta agli utenti (L. 5 marzo 2001, n. 57) raccoglie i reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, li censisce in un registro dei reclami (circ. Isvap 518/D, 21/11/2003), agevola la corretta esecuzione dei contratti assicurativi e facilita la soluzione delle questioni che gli vengono sottoposte intervenendo nei confronti dei soggetti vigilati con provvedimenti e sanzioni.

Vincenzo Borgomeo, "Il libro nero della RcAuto"