Polizza? Il termine deriva dal pollicitatio, che in latino vuol dire promessa. E già questo la dice lunga sul termine che usiamo per indicare il contratto di assicurazione... Tecnicamente con la polizza la compagnia si impegna, dopo il pagamento di un premio, a risarcire il proprio cliente, entro i limiti convenuti, del danno subito. Lo stabilisce con precisione l’articolo 1882 del Codice civile, così come fa capire che ci sono diversi tipi di polizze stipulabili, dal ramo danni (ci si assicura contro sinistri) al ramo vita (ci si assicura contro eventi della vita, come la morte). Ma sotto queste due macro categorie poi ci sono una vera infinità di possibili polizze da quelle a garanzie di rischio diretto (dette anche garanzie di sostanza), in cui si assicura un bene a quelle cosiddette “garanzie di responsabilità civile”, in cui l’assicuratore si impegna a risarcire a terzi eventuali danni causati dal cliente.
Vincenzo Borgomeo, "Il libro nero della RcAuto"