La coassicurazione e la riassicurazione

Quando la compagnia di assicurazione si interfaccia direttamente con il cliente, si parla di lavoro diretto. I rischi assunti tramite il lavoro diretto possono essere conservati nel proprio portafoglio attraverso la loro ritenzione oppure, quando vi è un’eccessiva concentrazione, ripartiti o trasferiti ad altri soggetti mediante coassicurazione e riassicurazione.

Assicurazione

La coassicurazione è la modalità mediante il quale uno stesso rischio viene ripartito tra più soggetti, cioè tra diverse compagnie di assicurazione. Queste stipulano il contratto assicurativo in modo congiunto e si ripartiscono il premio raccolto in funzione della quota di rischio che si accolla ciascuna delle coassicuratrici. La coassicurazione può essere:
  • diretta, se l’assicurato stipula un’unica polizza, che viene sottoscritta da una pluralità di assicuratori;
  • indiretta, se l’assicurato stipula una pluralità di polizze, ciascuna sottoscritta da un diverso assicuratore.
Per facilitare le relazioni tra l’assicurato e le assicuratrici, una delle compagnie viene nominata come compagnia delegataria, la quale gestisce il contratto di polizza, provvedendo all’emissione del contratto stesso, all’incasso del premio, alla liquidazione del sinistro e a tutte le operazioni gestionali a nome delle altre imprese assicuratrici che compongono il pool di coassicuratori. Inoltre la compagnia delegataria non risponde in solido per le altre coassicuratrici, in quanto è responsabile unicamente della propria quota di rischio.

La riassicurazione è la modalità contrattuale mediante il quale un’impresa assicuratrice cede, parzialmente o totalmente, il proprio portafoglio rischi ad un altro soggetto, chiamato riassicuratore. Il motivo per cui un soggetto riassicuratore accetta di accollarsi un rischio che un assicuratore non è in grado di sostenere è essenzialmente dovuto alla dimensione: infatti le imprese assicurative lavorano e sfruttano la mutualità su una base piccola, spesso nazionale, mentre le imprese riassicurative sono grandi gruppi che sfruttano la mutualità su una base molto più ampia, spesso mondiale. Inoltre, mentre per le compagnie dirette la rete distributiva e il rapporto con il cliente assumono un’elevata importanza, le compagnie di riassicurazione possono concentrare la propria attività sulla sola gestione dei rischi, senza dover badare ad altri aspetti quali il procacciamento della clientela.

La riassicurazione può essere:


  • obbligatoria, se opera sulla base di un trattato mediante il quale la compagnia di riassicurazione si impegna a coprire tutti i rischi che le vengono ceduti dalla compagnia di assicurazione e che rientrano nella capacità del trattato;
  • facoltativa, se invece il riassicuratore ha la facoltà di poter selezionare i rischi che gli vengono ceduti dall’assicuratore, dopo adeguata valutazione.
Inoltre, la riassicurazione può essere distinta ulteriormente in:
  • proporzionale, se il riassicuratore partecipa al premio e al rischio per la stessa quota. Una riassicurazione di tipo proporzionale è la quota share, nel quale il riassicuratore incassa una quota del premio pagato dall’assicuratore e si assume la stessa quota di rischio;
  • non proporzionale, se la quota premio incassata dal riassicuratore non è uguale alla quota rischio che egli si assume. Un esempio di assicurazione non proporzionale è la excess of loss, in cui il riassicuratore si impegna a far fronte a tutti i danni che eccedono una certa soglia.
La scelta tra riassicurazione proporzionale e non proporzionale dipende da due fattori:
  • la qualità del portafoglio. Se il portafoglio rischi presenta un basso livello di sinistrosità, l’assicuratore tenderà ad optare per la riassicurazione non proporzionale, in modo da non cedere un portafoglio di buona qualità, la cui assunzione ha comportato costi;
  • la logica della mutualità. Se il portafoglio rischi ha un elevato frazionamento che permette di conseguire un’alta mutualità, l’assicuratore sceglierà una riassicurazione non proporzionale, mentre preferirà cedere mediante riassicurazione proporzionale i portafogli in cui non riesce a realizzare la mutualità desiderata.

Attraverso la cessione di una parte del rischio ai riassicuratori, la compagnia di assicurazione migliora il proprio margine di solvibilità. Ciò incide sui requisiti di vigilanza prudenziale in termini di patrimonializzazione che essa deve rispettare. Tuttavia, sebbene ceda una parte del rischio assicurativo, la compagnia si assume il rischio di credito, ossia il rischio che il riassicuratore risulti insolvente per la quota di rischio che accetta di riassicurare. Il contratto di riassicurazione riguarda solo l’assicuratore e il riassicuratore ed esclude il cliente: per questo motivo la compagnia risponde di tutto il rischio assicurato nei confronti dell’assicurato, salva la possibilità di poter successivamente rivalersi sul riassicuratore. Il rischio di credito dipende dal rating del riassicuratore, ossia della sua capacità di far fronte agli impegni assunti.

Il ricorso alla riassicurazione è più frequente per le assicurazioni del ramo danni, in quanto in esso è più significativa la componente di rischio catastrofale (che alla fine è il vero rischio che viene riassicurato) che comportano una maggiore concentrazione del rischio e un andamento della sinistrosità più variabile rispetto a quella stimata.

La quota dei rischi riassicurati e dei premi ceduti per riassicurazione è in tendenzialmente diminuzione, a causa della scarsa convenienza e degli alti costi delle coperture riassicurative. Inoltre sono nati nuovi strumenti che incorporano il rischio assicurativo, come ad esempio i cat bond, il cui andamento dipende da un portafoglio di rischi catastrofali. Questi titoli nascono dopo un processo di cartolarizzazione (securitization) e riconoscono un elevato rendimento all’investitore, commisurato all’elevato rischio puro che incorporano: se si verifica l’evento rischioso, l’investitore ha elevate probabilità di perdere il capitale investito.