Insomma il decreto sulle liberalizzazioni per il mondo delle assicurazioni è stato una specie di tormento a colpi di ripensamenti, emendamenti last minute e veri e propri cambi di fronte. Alla fine quello che è stato approvato è una specie di ibrido che cambia qualcosa ma non tutto e, soprattutto, non consente quella forte riduzione delle tariffe possibile con una opposizione più determinata alle truffe. Ma andiamo per gradi. La prima novità arriva sui colpi di frusta, e sul fatto che non si pagheranno danni alla persona di lieve entità che non siano “visivamente o strumentalmente accertati”. E nello stesso senso va anche la novità che introduce banche dati elettroniche, cancellando il tagliando di assicurazione, ulteriore freno alle truffe. E quella che prevede l’inserimento di una banca dati dei testimoni e una banca dati danneggiati nei computer delle assicurazioni.
E’ stata invece stralciata la norma che prevedeva che le assicurazioni potessero riparare in proprio i danni o rimborsassero solo il 30 per cento se i lavori di riparazione dell’auto danneggiata venivano fatte in una carrozzeria qualsiasi, e non in una convenzionata. Si è cercato poi di introdurre la tariffa unica nazionale per la RcAUTO, a partire da chi è in classe di massimo sconto: “Per le classi di massimo sconto – recita l’emendamento approvato - a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazioni deve praticare identiche offerte”. Secondo l’assessore allo Sviluppo e alla Tutela dei consumatori di Napoli, Marco Esposito, tale meccanismo garantirà ai napoletani che hanno raggiunto la classe di massimo sconto un risparmio nell’ordine del 50 per cento rispetto alle tariffe attuali. Sarà vero? Vedremo. Sono in molti a nutrire seri dubbi sul tema. Anche perchè l’interpretazione letterare dell’emendamento nonn sembra andare nella direzione voluta.
Importante invece la lotta alle clausole vessatorie che potranno essere sanzionate, con multe fino a 20.000 euro. Se le informazioni e le documentazioni fornite non saranno veritiere, invece, la sanzione potrà variare tra 4.000 e 40.000 euro. Per chi ha trasgredito la legge e non rispetta norme sanzionatorie la multa potrà variare da 5.000 a 50.000 euro.
E per chi froda le assicurazioni sono previsti fino a 5 anni di carcere. Le sanzioni, che attualmente vanno da 6 mesi a 4 anni, vengono elevate e arrivano da uno a 5 anni. La norma interessa chi “al fine di conseguire per se o per altri l’indennizzo” da parte dell’assicurazione “distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione relativi al sinistro”.
In quest’ottica appare significativa anche i quindici giorni di tempo dati per regolarizzare la posizione assicurativa per tutti coloro che non hanno assicurato il proprio veicolo e sono inseriti nell’elenco del ministero dei Trasporti. Dopo ci sarà l’intervento della polizia e quindi scatteranno le sanzioni.
Cambia anche il bonus malus:«L’emendamento 34.0.6 Presentato dai senatori del Pd, approvato dalla commissione industria – spiega Antonio Lirosi, responsabile consumatori e commercio del Pd - rappresenta una mezza rivoluzione del campo della RcAUTO. Potrebbe ridare credibilità alla formula del bonus malus che fino ad oggi si è rilevata sempre beffarda per gli assicurati e finalmente procurare agli automobilisti virtuosi i tanto attesi benefici in termini di riduzione del prezzo della polizza».
In sostanza “si vincola la compagnia di assicurazione a dichiarare, in sede di preventivo e in sede di stipula del contratto, la diminuzione del premio assicurativo relativo all’anno successivo a quello assicurato nel caso in cui il cliente non abbia incidenti, per garantire un’efficace applicazione della formula bonus-malus. Il cliente rimane comunque libero di scegliere, nell’anno successivo a quello assicurato, la polizza assicurativa rc auto. La norma mira anche a creare maggiore concorrenza sul prezzo dal momento che l’assicurato al momento della scelta del preventivo più conveniente avrà la possibilità di scegliere l’offerta della compagnie anche in base al risparmio prospettato in caso di assenza di sinistri”.
Insomma l’aggiornamento dei premi assicurativi scatterà “automaticamente” ogni anno nel caso in cui i guidatori non abbiano avuto incidenti e dunque debbano pagare tariffe più basse. Prima infatti i contratti di assicurazione dovevano essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie.
Con l’emendamento approvato “la predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto”. Qualora le nuove misure non vengano applicate scattano sanzioni amministrative applicate dall’ISVAP. Ma anche questo emendamento appare poco chiaro e suscettibile di diverse interpretazioni.
Altro importante emendamento è stato quello riguardo i risarcimenti veloci in caso di furto e diminuzione automatica del premio da pagare. Queste sono due norme sono state introdotte con due emendamenti del Pd, a prima firma Gian Carlo Sangalli. Il primo recita: “È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta”.
Infine c’è l’obbligo di “Multi-Preventivazione” per gli agenti assicurativi. In pratica per le compagnie di assicurazione auto, in base all’articolo 34, è confermato l’obbligo di presentare a ogni cliente almeno tre diversi preventivi, due dei quali da società concorrenti. Nella fattispecie gli intermediari “sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi”, pena sanzioni da mille a diecimila euro e la nullità dei contratti stipulati.
Vincenzo Borgomeo, "Il libro nero della RcAuto"