Pagare si, ma non così...

Uno dei punti più contestati, e dibattuti, nel mondo dell’assicurazione riguarda i tipi di liquidazione. Su questo, va detto, l’Ania ha idee piuttosto precise. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti, visto che proprio recentemente l’associazione ha chiesto al Parlamento importanti modifiche alla procedura di liquidazione dei sinistri. Tutto parte, secondo l’Ania, dal fatto che le frodi ai danni delle compagnie avvengono soprattutto nella fase “liquidativa” e si declinano in una serie variegata di comportamenti illeciti che vanno dalla simulazione completa del sinistro all’esagerazione dolosa delle sue conseguenze. Ecco, qui, proprio nel punto più delicato, le compagnie di assicurazione si sentono indifese di fronte ai truffatori. Gli strumenti a disposizione del settore assicurativo per combattere il fenomeno sono limitati agli accertamenti della sussistenza del sinistro e delle caratteristiche del danno denunciato rispetto alla descrizione dell’evento.

Assicurazione Auto

«A tal fine – ha spiegato il presidente Cerchiai – è assolutamente imprescindibile garantire all’impresa di assicurazione il diritto di accertare il danno denunciato, poiché la normativa sulle procedure di liquidazione dei sinistri RC Auto è tutta concepita in chiave garantista a favore del danneggiato, sul presupposto che i suoi comportamenti risultino sempre rispettosi della legge e dell’etica. Purtroppo non sempre è così. Bisogna pertanto introdurre alcune modifiche alla normativa vigente che, senza far venir meno i diritti dei danneggiati, consentano di arginare il fenomeno speculativo e fraudolento. Il disegno di legge contiene alcune interessanti modifiche alla procedura liquidativa prevista dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni. L’intento è condivisibile, ma il risultato non è risolutivo. Occorre fare di più».

Secondo l’Ania le disposizioni riguardano in particolare alcuni punti molto precisi. Questi:
  1. l’obbligo per il danneggiato di far periziare il veicolo prima della sua riparazione, nell’intento di combattere le esagerazioni dolose del danno. Tuttavia la previsione contempla un termine per la perizia a cura della compagnia (5 giorni, ridotti dall’attuale decreto a 2 giorni) che risulta inferiore a quello oggi in vigore di 8 giorni lavorativi che è già ristrettissimo, soprattutto se il danneggiato non collabora. Occorre un termine almeno di 10 giorni.
  2. la facoltà per l’impresa di sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui dalla consultazione delle banche dati emergano almeno due parametri di significativo rischio frode. Si tratta della misura più importante del testo, perché in linea teorica dovrebbe consentire di respingere motivatamente tutte le richieste fraudolenti e speculative. L’articolazione della norma però non permette di raggiungere l’obiettivo. Il termine concesso per la sospensione è del tutto insufficiente (30 giorni) per gli approfondimenti da compiere e l’esito finale di tale sospensione è assurdo: o l’impresa liquida il danno o presenta querela per truffa, mentre nella realtà potrebbe continuare a respingere il danno perché non dovuto. Occorre portare a 90 giorni il termine di sospensione e eliminare la previsione dell’alternatività tra il pagamento del danno e la presentazione della querela.
  3. altrettanto illogica è la previsione dello sconto sul premio RC Auto da concedere all’assicurato che, richiesto dalla compagnia, sottoponga il veicolo a perizia preventiva: non si vede quale sia il comportamento da premiare e soprattutto a che titolo dovrebbe essere concesso lo sconto.

Vincenzo Borgomeo, "Il libro nero della RcAuto"